Una delle domande più frequenti è: chi deve materialmente venire a fare la verifica sull’impianto di terra? La risposta del DPR 462/01 è precisa e vale la pena fissarla, perché online si trovano spesso informazioni confuse — a partire dal ruolo dell’INAIL.

In breve

  • Le verifiche periodiche le eseguono ASL, ARPA o Organismi Abilitati individuati dal Ministero.
  • INAIL non esegue le verifiche periodiche ordinarie: gestisce banca dati e comunicazioni, e svolge verifiche a campione.
  • Per gli impianti ATEX, la prima verifica (omologazione) spetta ad ASL/ARPA.
  • I ponti sollevatori da officina seguono una disciplina diversa: riconoscimento di idoneità INAIL, non verifica periodica.

Gli Organismi Abilitati

L’art. 4 del DPR 462/01 stabilisce che la verifica periodica su impianti di terra e scariche atmosferiche è eseguita dalla ASL, dalla ARPA oppure da organismi individuati dal Ministro delle attività produttive (funzioni oggi attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy). La stessa regola vale per gli impianti ATEX (art. 6) e per le verifiche straordinarie (art. 7).

In pratica il datore di lavoro può scegliere un Organismo Abilitato tra quelli individuati dal Ministero; l’abilitazione spetta al Ministero e gli elenchi ufficiali sono pubblicati nella sezione di normativa tecnica del sito ministeriale. Per capire cosa comprende la visita del verificatore vedi la pagina sulla verifica della messa a terra.

ASL e ARPA

Accanto agli organismi privati abilitati, la norma mantiene il ruolo delle ASL e delle ARPA. Due punti da ricordare:

  • per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, la denuncia va ad ASL/ARPA e sono loro a effettuare l’omologazione tramite la prima verifica su tutti gli impianti denunciati (art. 5);
  • in Toscana, dalle fonti istituzionali locali consultate, le verifiche ex DPR 462/01 risultano svolte dalle Aziende USL (Dipartimenti di prevenzione): ad esempio l’Azienda USL Toscana Centro elenca tra le proprie attività le “verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici” con riferimento al DPR 462/01.

Il ruolo dell’INAIL (e cosa NON fa)

L’INAIL — che ha ereditato le funzioni ISPESL — non esegue le verifiche periodiche ordinarie ex artt. 4 e 6. Il suo ruolo nel perimetro DPR 462/01 è:

  • verifiche a campione sulla prima verifica di impianti di terra e scariche atmosferiche (art. 3), con trasmissione delle risultanze ad ASL/ARPA;
  • gestione della banca dati informatizzata delle verifiche e ricezione della comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato (art. 7-bis), tramite il portale CIVA;
  • riscossione della quota del 5% sulla tariffa, corrisposta dall’organismo incaricato.

Diverso è il capitolo attrezzature di lavoro (D.Lgs 81/08, art. 71): lì l’INAIL esegue la prima verifica periodica delle attrezzature dell’Allegato VII su richiesta del datore di lavoro. Ma è un’altra norma, per altri apparecchi.

Il caso particolare dei ponti sollevatori

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette alle verifiche periodiche dell’Allegato VII del D.Lgs 81/08, perché non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento. Per i ponti sollevatori destinati alle officine autorizzate alla revisione dei veicoli esiste invece il riconoscimento di idoneità da parte dell’INAIL, ai sensi dell’art. 241, comma 2, del DPR 495/92, con verifica di rispondenza al paragrafo h) dell’allegato tecnico al DM 628/96. Il servizio è disponibile su CIVA.

Si tratta di un adempimento distinto dalle verifiche periodiche: non va confuso né con le verifiche DPR 462/01 né con quelle dell’Allegato VII.

Sintesi: chi fa cosa

SoggettoCosa fa
Organismo Abilitato (individuato dal Ministero)Verifiche periodiche e straordinarie ex artt. 4, 6, 7 DPR 462/01
ASL / ARPAVerifiche periodiche e straordinarie; omologazione e prima verifica impianti ATEX (art. 5)
INAILVerifiche a campione (art. 3); banca dati e comunicazioni (art. 7-bis); riconoscimento idoneità ponti sollevatori officine (art. 241 DPR 495/92)
Studio CIVA 2BSolo assistenza amministrativa sulle pratiche CIVA — non esegue verifiche tecniche

Nota di trasparenza: lo Studio CIVA 2B non è un Organismo Abilitato e non esegue verifiche. Si occupa della parte amministrativa e comunicativa — comunicazione dell’organismo abilitato, scadenzario, pratiche CIVA — a supporto del datore di lavoro. Se vuoi delegare questa parte, puoi richiedere assistenza.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

L'INAIL esegue le verifiche periodiche sugli impianti di terra?
No. Le verifiche periodiche ex art. 4 e art. 6 del DPR 462/01 sono eseguite da ASL, ARPA o organismi abilitati individuati dal Ministero. All'INAIL (ex ISPESL) l'art. 3 assegna verifiche a campione, e l'art. 7-bis la gestione della banca dati e delle comunicazioni.
Chi esegue la prima verifica sugli impianti in luoghi con pericolo di esplosione?
Secondo l'art. 5 del DPR 462/01, l'omologazione degli impianti ATEX è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che eseguono la prima verifica su tutti gli impianti denunciati.
I ponti sollevatori delle officine sono soggetti a verifica periodica?
No: secondo l'appendice normativa all'Allegato VII del D.Lgs 81/08 non rientrano tra le attrezzature soggette a verifica periodica. Per le officine autorizzate alla revisione dei veicoli esiste però il riconoscimento di idoneità INAIL ex art. 241, comma 2, DPR 495/92, richiedibile su CIVA.
Lo Studio CIVA 2B esegue le verifiche tecniche?
No. Lo studio svolge esclusivamente assistenza amministrativa sulle pratiche CIVA (comunicazioni, scadenzario, documenti). Le verifiche tecniche restano in capo agli Organismi Abilitati e alle ASL/ARPA.

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