Quando incarichi un organismo per le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra o degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, il nominativo di quel soggetto va comunicato all’INAIL tramite il portale CIVA. Studio CIVA 2B assiste il datore di lavoro in questa pratica: prepara i dati, verifica la posizione dell’impianto e trasmette la comunicazione per tuo conto, seguendone lo stato fino alla presa in carico.
In breve
- La comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche è un obbligo del datore di lavoro, previsto dall’art. 7-bis del DPR 462/01.
- L’art. 7-bis è stato introdotto dall’art. 36 del decreto-legge 162/2019, convertito dalla legge 8/2020; è in vigore dal 1° marzo 2020.
- Il servizio dedicato sul portale CIVA è attivo dal 16 luglio 2020 e può essere usato dal legale rappresentante o da un suo delegato.
- Noi gestiamo la pratica amministrativa: non siamo un Organismo Abilitato e non svolgiamo verifiche.
Il quadro normativo: l’art. 7-bis del DPR 462/01
L’art. 7-bis è stato inserito nel DPR 462/01 dall’art. 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (“Informatizzazione INAIL”), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Il testo, in vigore dal 1° marzo 2020, prevede che:
- l’INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche;
- il datore di lavoro comunichi tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui agli artt. 4 e 6 (impianti di messa a terra e scariche atmosferiche; impianti in luoghi con pericolo di esplosione);
- l’organismo incaricato corrisponda all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa della verifica;
- le tariffe applicabili restino quelle del decreto del presidente ISPESL del 7 luglio 2005 e successive modificazioni.
A valle delle verifiche, gli esiti confluiscono nella banca dati dell’Istituto: le comunicazioni trasmesse tramite CIVA dagli Organismi Abilitati (o da ASL/ARPA) alimentano il fascicolo dell’impianto. Per questo è importante che la comunicazione iniziale del nominativo sia corretta e puntuale.
Quando la comunicazione si ripete
L’obbligo riguarda ogni incarico: quando comunichi un organismo per una verifica periodica e poi, alla scadenza successiva, ne incarichi un altro — o lo stesso — la posizione va mantenuta coerente con l’incarico in essere. Per le aziende con più impianti, magari con periodicità diverse (cinque anni per gli impianti ordinari, due per cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio), le comunicazioni si sommano nel tempo: tenere uno scadenzario unico è il modo più semplice per non perdere nessun passaggio.
Il servizio sul portale CIVA
Dal 16 luglio 2020 è attivo su CIVA il servizio “Comunicazione dell’organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01)”. Secondo l’avviso INAIL, possono presentare la comunicazione i legali rappresentanti o i loro delegati: consulente per le attrezzature e impianti, installatore o altro soggetto delegato.
Per inviare la comunicazione servono la posizione dell’impianto negli archivi INAIL — identificata dalla matricola — e i dati dell’organismo incaricato. Se la matricola manca o l’impianto non risulta associato alla tua utenza, la posizione va prima regolarizzata: in questi casi partiamo dal recupero della matricola CIVA o dalla denuncia dell’impianto non censito.
Come ti assistiamo
- Verifica della posizione. Controlliamo che l’impianto sia correttamente censito su CIVA e che la matricola sia disponibile.
- Raccolta dei dati. Acquisiamo i dati dell’organismo che hai incaricato e la documentazione necessaria.
- Invio della comunicazione. Trasmettiamo la comunicazione tramite CIVA con la delega di consulente per le attrezzature e impianti, rilasciata dal legale rappresentante secondo la procedura ufficiale di delega.
- Monitoraggio. Seguiamo la pratica e ti consegniamo l’evidenza dell’avvenuta comunicazione, da conservare insieme al verbale di verifica.
Cosa non facciamo
Studio CIVA 2B è un servizio professionale indipendente di assistenza amministrativa per le pratiche CIVA INAIL. Non è un ufficio INAIL e non è un Organismo Abilitato alle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01: la scelta dell’organismo e l’esecuzione della verifica restano fuori dal nostro ambito. Le verifiche ufficiali devono essere svolte dai soggetti previsti dalla normativa vigente. Se ti serve un quadro completo degli obblighi, leggi la pagina dedicata alla verifica della messa a terra e al DPR 462/01.
Quando conviene affidarsi a noi
La comunicazione sembra un passaggio semplice, ma si blocca spesso per dettagli: matricola assente, impianto non associato all’utenza, dati dell’organismo incoerenti con gli archivi, delega non configurata. Se gestisci più impianti o più sedi, gli adempimenti si moltiplicano a ogni verifica. Con la gestione completa delle pratiche CIVA teniamo noi lo scadenzario e le comunicazioni, e tu ricevi solo le conferme.
Hai una verifica in programma e devi comunicare l’organismo all’INAIL? Compila il modulo in pagina oppure richiedi assistenza: valutiamo la tua posizione e ti diciamo subito cosa serve.
Fonti ufficiali
- Normattiva — DPR 462/2001 — art. 7-bis (banca dati, comunicazione organismo, tariffe) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 — art. 36 (Informatizzazione INAIL) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (conversione del DL 162/2019) (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — Avviso INAIL — Civa: online il nuovo servizio per la comunicazione dell'organismo abilitato (16 luglio 2020) (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — CIVA — Manuale utente. Funzioni di front-end, versione 2.15 (16 gennaio 2025) (consultato il 29 luglio 2026)
Domande frequenti
Quando va fatta la comunicazione dell'Organismo Abilitato?
Chi può inviare la comunicazione su CIVA?
La comunicazione ha un costo?
Voi siete un Organismo Abilitato?
Serve la matricola dell'impianto per comunicare l'organismo?
Cosa succede se cambio l'organismo incaricato?
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