Campo di applicazione e soggetti (art. 1)

L'art. 1 stabilisce che il regolamento disciplina «i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro». Tre famiglie di impianti, dunque, e un perimetro chiaro: i luoghi di lavoro.

Il decreto non definisce autonomamente i soggetti obbligati: gli obblighi gravano sul datore di lavoro. Le Aziende USL — ad esempio USL Toscana Sud Est — lo traducono così: le attività che impiegano lavoratori dipendenti o equiparati devono denunciare l'impianto di messa a terra e sottoporlo a verifiche periodiche da parte di organi pubblici o privati autorizzati dal Ministero.

La denuncia dell'impianto di terra entro 30 giorni (art. 2)

È l'adempimento iniziale, e l'articolo di riferimento è il 2 — non il 5, che riguarda solo gli impianti ATEX. Il meccanismo:

  1. La messa in esercizio richiede la preventiva verifica dell'installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità; questa «equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto».
  2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL (funzioni oggi esercitate dall'INAIL, presso l'Unità operativa territoriale competente) e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti; dove attivo, allo SUAP.

Dal 27 maggio 2019 la denuncia all'INAIL si presenta esclusivamente in via telematica tramite CIVA. Dettagli operativi nella pagina sul servizio di denuncia dell'impianto di messa a terra.

Le verifiche a campione dell'INAIL (art. 3)

L'INAIL (già ISPESL) effettua a campione la prima verifica degli impianti denunciati, trasmettendo le risultanze ad ASL e ARPA; sono verifiche onerose, a carico del datore di lavoro. Non tutti gli impianti vengono quindi visitati dopo la denuncia: l'omologazione resta quella derivante dalla dichiarazione di conformità dell'installatore.

Le verifiche periodiche: 5 anni o 2 anni (art. 4)

L'art. 4 pone due obblighi distinti: il datore di lavoro deve eseguire regolari manutenzioni dell'impianto e deve farlo sottoporre a verifica periodica. La cadenza dipende dal contesto:

Tipo di impianto / contesto Periodicità Base normativa
Impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (regola generale) Ogni 5 anni Art. 4, c. 1
Impianti in cantieri Ogni 2 anni Art. 4, c. 1
Impianti in locali adibiti a uso medico Ogni 2 anni Art. 4, c. 1
Impianti in ambienti a maggior rischio in caso di incendio Ogni 2 anni Art. 4, c. 1
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX) Ogni 2 anni Art. 6, c. 1

La verifica è eseguita da ASL, ARPA o organismi individuati dal Ministero (oggi MIMIT); è onerosa e il verbale va conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Approfondimento: verifica della messa a terra e guida sulle scadenze DPR 462/01.

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione (artt. 5 e 6)

Per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione il decreto prevede un percorso più stringente:

  • Art. 5: entro 30 giorni dalla messa in esercizio la dichiarazione di conformità va inviata all'ASL o all'ARPA (non all'INAIL); l'omologazione è effettuata dalle ASL/ARPA con la prima verifica su tutti gli impianti denunciati — non a campione.
  • Art. 6: la verifica periodica ha cadenza biennale, presso ASL, ARPA o organismi ministeriali; anche qui il verbale va conservato.

Verifiche straordinarie (art. 7)

L'art. 7 prevede verifiche fuori calendario, eseguite da ASL/ARPA o organismi ministeriali, in tre casi:

  1. esito negativo della verifica periodica;
  2. modifica sostanziale dell'impianto;
  3. richiesta del datore di lavoro.

La comunicazione dell'organismo abilitato (art. 7-bis)

È l'unica modifica sostanziale successiva al 2002: l'art. 36 del DL 162/2019 («Informatizzazione INAIL»), convertito con legge 8/2020, ha inserito l'art. 7-bis, in vigore dal 1° marzo 2020. Prevede una banca dati informatizzata delle verifiche gestita dall'INAIL, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6), il versamento da parte dell'organismo di una quota pari al 5% della tariffa e il rinvio al tariffario del decreto ISPESL 7 luglio 2005 e successive modificazioni.

Il servizio telematico dedicato è attivo su CIVA dal 16 luglio 2020 e può essere usato dai legali rappresentanti o dai loro delegati. Vedi il servizio di comunicazione dell'organismo abilitato.

Variazioni, trasferimenti e cessazioni (art. 8)

L'ultimo adempimento riguarda il ciclo di vita dell'impianto: il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente dell'INAIL (già ISPESL) e alle ASL/ARPA «la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti». Su CIVA esistono i servizi dedicati «Comunicazione modifiche sostanziali» e «Cessazione dell'esercizio dell'impianto», oltre alle volture per i cambi di titolarità. Vedi il servizio di variazione, voltura e cessazione.

Sanzioni: il raccordo con il D.Lgs 81/08

Il DPR 462/01 non contiene disposizioni sanzionatorie proprie. Il raccordo ufficiale è nel Testo Unico: l'art. 86, c. 1, del D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre periodicamente a controllo gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini («ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche») e il c. 3 impone la verbalizzazione. La violazione è punita dall'art. 87, c. 4, lett. d), con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro a carico di datore di lavoro e dirigente.

Attrezzature di sollevamento: il DPR 462/01 non basta

Una confusione frequente: le attrezzature di sollevamento (gru, carrelli, piattaforme) non sono disciplinate dal DPR 462/01, ma dall'art. 71 del D.Lgs 81/08 e dall'Allegato VII, che elenca attrezzature soggette a verifiche periodiche e frequenze (annuale, biennale o triennale a seconda della tipologia). Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL; per le successive può scegliere tra ASL, ARPA (ove previsto da legge regionale) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Nota sui ponti sollevatori per veicoli: l'appendice normativa all'Allegato VII precisa che non rientrano tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche del D.Lgs 81/08. Per i ponti destinati alle officine autorizzate alla revisione esiste invece il riconoscimento di idoneità INAIL ai sensi dell'art. 241, c. 2, DPR 495/92 — un servizio disponibile tramite CIVA.

Fonti ufficiali

Domande frequenti sul DPR 462/01

Cosa disciplina esattamente il DPR 462/01?
I procedimenti relativi a impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, collocati nei luoghi di lavoro: messa in esercizio, denuncia, omologazione, verifiche periodiche e straordinarie, comunicazioni all’INAIL (art. 1).
Chi è obbligato dal DPR 462/01?
Il datore di lavoro: il decreto non contiene una definizione autonoma di soggetti obbligati, ma pone gli obblighi sul datore di lavoro per gli impianti nei luoghi di lavoro. Secondo le indicazioni delle Aziende USL, l’obbligo di denuncia riguarda le attività che impiegano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.
La denuncia dell’impianto di terra va fatta entro quanto tempo?
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, ai sensi dell’art. 2 (non dell’art. 5, che riguarda solo gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione). Dal 27 maggio 2019 la denuncia si presenta esclusivamente tramite il portale CIVA.
Ogni quanto va fatta la verifica periodica secondo il DPR 462/01?
Ogni cinque anni per gli impianti di terra e di protezione da scariche atmosferiche; ogni due anni per impianti in cantieri, locali adibiti a uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (art. 4) e per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (art. 6).
Quali sanzioni sono previste per chi non rispetta il DPR 462/01?
Il decreto non contiene disposizioni sanzionatorie proprie. Il raccordo è nel D.Lgs 81/08: l’art. 86 obbliga il datore di lavoro a sottoporre a controllo periodico gli impianti elettrici e la violazione è sanzionata dall’art. 87, c. 4, lett. d), con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro a carico di datore di lavoro e dirigente.
I ponti sollevatori delle officine rientrano nel DPR 462/01?
No: i ponti sollevatori per veicoli non rientrano nemmeno tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche dell’Allegato VII del D.Lgs 81/08. Per i ponti destinati alle officine autorizzate alla revisione esiste invece il riconoscimento di idoneità INAIL ai sensi dell’art. 241, c. 2, DPR 495/92, richiedibile tramite CIVA.

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Contenuto divulgativo: per valutazioni legali rivolgiti a un professionista abilitato.