Campo di applicazione e soggetti (art. 1)
L'art. 1 stabilisce che il regolamento disciplina «i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro». Tre famiglie di impianti, dunque, e un perimetro chiaro: i luoghi di lavoro.
Il decreto non definisce autonomamente i soggetti obbligati: gli obblighi gravano sul datore di lavoro. Le Aziende USL — ad esempio USL Toscana Sud Est — lo traducono così: le attività che impiegano lavoratori dipendenti o equiparati devono denunciare l'impianto di messa a terra e sottoporlo a verifiche periodiche da parte di organi pubblici o privati autorizzati dal Ministero.
La denuncia dell'impianto di terra entro 30 giorni (art. 2)
È l'adempimento iniziale, e l'articolo di riferimento è il 2 — non il 5, che riguarda solo gli impianti ATEX. Il meccanismo:
- La messa in esercizio richiede la preventiva verifica dell'installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità; questa «equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto».
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL (funzioni oggi esercitate dall'INAIL, presso l'Unità operativa territoriale competente) e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti; dove attivo, allo SUAP.
Dal 27 maggio 2019 la denuncia all'INAIL si presenta esclusivamente in via telematica tramite CIVA. Dettagli operativi nella pagina sul servizio di denuncia dell'impianto di messa a terra.
Le verifiche a campione dell'INAIL (art. 3)
L'INAIL (già ISPESL) effettua a campione la prima verifica degli impianti denunciati, trasmettendo le risultanze ad ASL e ARPA; sono verifiche onerose, a carico del datore di lavoro. Non tutti gli impianti vengono quindi visitati dopo la denuncia: l'omologazione resta quella derivante dalla dichiarazione di conformità dell'installatore.
Le verifiche periodiche: 5 anni o 2 anni (art. 4)
L'art. 4 pone due obblighi distinti: il datore di lavoro deve eseguire regolari manutenzioni dell'impianto e deve farlo sottoporre a verifica periodica. La cadenza dipende dal contesto:
| Tipo di impianto / contesto | Periodicità | Base normativa |
|---|---|---|
| Impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (regola generale) | Ogni 5 anni | Art. 4, c. 1 |
| Impianti in cantieri | Ogni 2 anni | Art. 4, c. 1 |
| Impianti in locali adibiti a uso medico | Ogni 2 anni | Art. 4, c. 1 |
| Impianti in ambienti a maggior rischio in caso di incendio | Ogni 2 anni | Art. 4, c. 1 |
| Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX) | Ogni 2 anni | Art. 6, c. 1 |
La verifica è eseguita da ASL, ARPA o organismi individuati dal Ministero (oggi MIMIT); è onerosa e il verbale va conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Approfondimento: verifica della messa a terra e guida sulle scadenze DPR 462/01.
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione (artt. 5 e 6)
Per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione il decreto prevede un percorso più stringente:
- Art. 5: entro 30 giorni dalla messa in esercizio la dichiarazione di conformità va inviata all'ASL o all'ARPA (non all'INAIL); l'omologazione è effettuata dalle ASL/ARPA con la prima verifica su tutti gli impianti denunciati — non a campione.
- Art. 6: la verifica periodica ha cadenza biennale, presso ASL, ARPA o organismi ministeriali; anche qui il verbale va conservato.
Verifiche straordinarie (art. 7)
L'art. 7 prevede verifiche fuori calendario, eseguite da ASL/ARPA o organismi ministeriali, in tre casi:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore di lavoro.
La comunicazione dell'organismo abilitato (art. 7-bis)
È l'unica modifica sostanziale successiva al 2002: l'art. 36 del DL 162/2019 («Informatizzazione INAIL»), convertito con legge 8/2020, ha inserito l'art. 7-bis, in vigore dal 1° marzo 2020. Prevede una banca dati informatizzata delle verifiche gestita dall'INAIL, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6), il versamento da parte dell'organismo di una quota pari al 5% della tariffa e il rinvio al tariffario del decreto ISPESL 7 luglio 2005 e successive modificazioni.
Il servizio telematico dedicato è attivo su CIVA dal 16 luglio 2020 e può essere usato dai legali rappresentanti o dai loro delegati. Vedi il servizio di comunicazione dell'organismo abilitato.
Variazioni, trasferimenti e cessazioni (art. 8)
L'ultimo adempimento riguarda il ciclo di vita dell'impianto: il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente dell'INAIL (già ISPESL) e alle ASL/ARPA «la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti». Su CIVA esistono i servizi dedicati «Comunicazione modifiche sostanziali» e «Cessazione dell'esercizio dell'impianto», oltre alle volture per i cambi di titolarità. Vedi il servizio di variazione, voltura e cessazione.
Sanzioni: il raccordo con il D.Lgs 81/08
Il DPR 462/01 non contiene disposizioni sanzionatorie proprie. Il raccordo ufficiale è nel Testo Unico: l'art. 86, c. 1, del D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre periodicamente a controllo gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini («ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche») e il c. 3 impone la verbalizzazione. La violazione è punita dall'art. 87, c. 4, lett. d), con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro a carico di datore di lavoro e dirigente.
Attrezzature di sollevamento: il DPR 462/01 non basta
Una confusione frequente: le attrezzature di sollevamento (gru, carrelli, piattaforme) non sono disciplinate dal DPR 462/01, ma dall'art. 71 del D.Lgs 81/08 e dall'Allegato VII, che elenca attrezzature soggette a verifiche periodiche e frequenze (annuale, biennale o triennale a seconda della tipologia). Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL; per le successive può scegliere tra ASL, ARPA (ove previsto da legge regionale) o soggetti pubblici o privati abilitati.
Nota sui ponti sollevatori per veicoli: l'appendice normativa all'Allegato VII precisa che non rientrano tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche del D.Lgs 81/08. Per i ponti destinati alle officine autorizzate alla revisione esiste invece il riconoscimento di idoneità INAIL ai sensi dell'art. 241, c. 2, DPR 495/92 — un servizio disponibile tramite CIVA.
Fonti ufficiali
- Normattiva — DPR 22 ottobre 2001, n. 462 — atto intero, testo vigente (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 2 (messa in esercizio, omologazione, denuncia entro 30 giorni) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 4 (verifiche periodiche quinquennali/biennali) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DL 30 dicembre 2019, n. 162 — art. 36 "Informatizzazione INAIL" (inserimento art. 7-bis) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — D.Lgs 81/2008 — artt. 86 e 87 (controlli impianti elettrici e sanzioni) (consultato il 29 luglio 2026)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro — Testo Unico 81/08 ed. novembre 2023 (art. 71, Allegato VII e appendice sui ponti sollevatori) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 495/92 — art. 241 (riconoscimento idoneità ponti sollevatori delle officine di revisione) (consultato il 29 luglio 2026)
Domande frequenti sul DPR 462/01
Cosa disciplina esattamente il DPR 462/01?
Chi è obbligato dal DPR 462/01?
La denuncia dell’impianto di terra va fatta entro quanto tempo?
Ogni quanto va fatta la verifica periodica secondo il DPR 462/01?
Quali sanzioni sono previste per chi non rispetta il DPR 462/01?
I ponti sollevatori delle officine rientrano nel DPR 462/01?
Vuoi mettere in regola gli adempimenti DPR 462/01?
Denuncia mai presentata, comunicazioni mancanti, pratica ferma: gestiamo noi la parte amministrativa sul portale CIVA, con un preventivo chiaro prima di iniziare.
Contenuto divulgativo: per valutazioni legali rivolgiti a un professionista abilitato.