Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 è il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. È pubblicato in G.U. n. 6 dell’8 gennaio 2002 ed è in vigore dal 23 gennaio 2002. In questa pagina lo riassumiamo in punti essenziali, articolo per articolo, usando solo il testo vigente consultabile su Normattiva.
In breve
- Il decreto disciplina impianti di messa a terra, protezione da scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro denuncia l’impianto entro 30 giorni dalla messa in esercizio (art. 2).
- Le verifiche periodiche sono ogni 5 anni (regola generale) o ogni 2 anni (cantieri, locali ad uso medico, maggior rischio incendio, ATEX).
- Dal 2020 la comunicazione dell’organismo abilitato va inviata all’INAIL per via informatica (art. 7-bis), tramite il portale CIVA.
- Cessazioni, modifiche sostanziali e trasferimenti vanno comunicati tempestivamente (art. 8).
Art. 1 — Campo di applicazione
Il regolamento riguarda “i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro”. Il decreto non definisce autonomamente i soggetti obbligati: gli obblighi gravano sul datore di lavoro. Secondo l’interpretazione data dalle Aziende USL, le attività che impiegano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati hanno l’obbligo di denunciare l’impianto di messa a terra e di sottoporlo a verifiche periodiche.
Art. 2 — Denuncia dell’impianto di terra entro 30 giorni
La messa in esercizio richiede la preventiva verifica dell’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità: questa “equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto”. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL (funzioni oggi esercitate da INAIL, alla Unità operativa territoriale competente) e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti; dove attivo lo SUAP, la dichiarazione è presentata a quest’ultimo. Dal 27 maggio 2019 la denuncia si effettua esclusivamente in via telematica tramite CIVA.
Art. 4 — Verifiche periodiche: 5 anni o 2 anni
Il datore di lavoro deve far sottoporre l’impianto a verifica periodica:
| Tipo di impianto | Periodicità |
|---|---|
| Messa a terra e scariche atmosferiche (regola generale) | ogni 5 anni |
| Cantieri, locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio | ogni 2 anni |
| Impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX, art. 6) | ogni 2 anni |
La verifica è eseguita da ASL, ARPA o organismi abilitati individuati dal Ministero. Il verbale va conservato ed esibito agli organi di vigilanza; le verifiche sono onerose, cioè a pagamento. Per il dettaglio delle scadenze e dei casi biennali vedi la guida su scadenze e periodicità del DPR 462/01.
Artt. 5 e 6 — Impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX)
Per gli impianti ATEX la disciplina è più stringente:
- Art. 5: entro 30 giorni dalla messa in esercizio la dichiarazione va inviata ad ASL o ARPA (non all’INAIL); l’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA, che eseguono la prima verifica su tutti gli impianti denunciati.
- Art. 6: la verifica periodica è biennale, presso ASL, ARPA o organismi ministeriali.
Attenzione a non confondere l’art. 6 con gli apparecchi di sollevamento, che seguono il D.Lgs 81/08 (art. 71 e Allegato VII).
Art. 7 — Verifiche straordinarie
ASL/ARPA o gli organismi ministeriali effettuano verifiche straordinarie in tre casi:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto;
- richiesta del datore di lavoro.
Art. 7-bis — Comunicazioni all’INAIL via CIVA
Introdotto nel 2019-2020, l’art. 7-bis prevede che l’INAIL mantenga la banca dati informatizzata delle verifiche e che il datore di lavoro “comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo” incaricato delle verifiche periodiche. La comunicazione avviene tramite CIVA, con il servizio attivo dal 16 luglio 2020. L’organismo incaricato corrisponde all’INAIL una quota del 5% della tariffa. Se ti serve supporto per questo adempimento ricorrente, c’è il servizio dedicato alla comunicazione dell’Organismo Abilitato.
Art. 8 — Variazioni e cessazioni
Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio INAIL competente e alle ASL/ARPA: la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti. Su CIVA esistono servizi dedicati (“Comunicazione modifiche sostanziali”, “Cessazione dell’esercizio dell’impianto”).
Un quadro da tenere sotto controllo
Il DPR 462/01 è un decreto breve ma con adempimenti ricadenti: denuncia iniziale, scadenza quinquennale o biennale, comunicazione dell’organismo a ogni verifica, aggiornamenti in caso di variazioni. Se vuoi un riscontro sullo stato della tua posizione — denuncia presente, scadenza corretta, comunicazioni inviate — puoi richiedere assistenza per una verifica documentale allo studio.
Fonti ufficiali
- Normattiva — DPR 22/10/2001 n. 462 — atto intero, testo vigente (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 4 (verifiche periodiche 5/2 anni) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 7-bis (banca dati, comunicazione organismo, tariffe) (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — Circolare INAIL n. 12 del 13/05/2019 "Servizi telematici di certificazione e verifica — CIVA" (consultato il 29 luglio 2026)
Domande frequenti
A chi si applica il DPR 462/01?
Ogni quanto va fatta la verifica periodica?
Chi esegue le verifiche previste dal DPR 462/01?
Il DPR 462/01 riguarda anche gli apparecchi di sollevamento?
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