Cos'è la verifica della messa a terra

L'impianto di messa a terra è il sistema che disperde nel terreno le correnti di guasto, proteggendo persone e apparati. Perché questa protezione resti efficace nel tempo, il DPR 462/01 impone due obblighi paralleli al datore di lavoro: la manutenzione regolare dell'impianto e la sua sottoposizione a verifica periodica da parte di soggetti terzi e qualificati.

La verifica è quindi un controllo ufficiale sullo stato dell'impianto — non una manutenzione e non un collaudo dell'installatore. Si conclude con un verbale che il datore di lavoro deve conservare ed esibire agli organi di vigilanza, ed è una prestazione onerosa, con tariffe che l'art. 7-bis rinvia al decreto ISPESL 7 luglio 2005 e successive modificazioni.

Quando si esegue e con quale periodicità

La cadenza dipende da dove l'impianto è installato:

Contesto Periodicità Riferimento
Impianti di terra e scariche atmosferiche — regola generale Ogni 5 anni Art. 4, c. 1, DPR 462/01
Cantieri Ogni 2 anni Art. 4, c. 1, DPR 462/01
Locali adibiti a uso medico Ogni 2 anni Art. 4, c. 1, DPR 462/01
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio Ogni 2 anni Art. 4, c. 1, DPR 462/01
Luoghi con pericolo di esplosione (ATEX) Ogni 2 anni Art. 6, c. 1, DPR 462/01

A queste si aggiungono le verifiche straordinarie (art. 7): in caso di esito negativo della verifica periodica, di modifica sostanziale dell'impianto o su richiesta del datore di lavoro. Inoltre l'INAIL effettua a campione la prima verifica degli impianti denunciati (art. 3).

Per stimare la prossima scadenza a partire dalla data dell'ultima verifica puoi usare il nostro calcolatore della scadenza di verifica (strumento indicativo: non determina obblighi) e la guida sulle scadenze DPR 462/01.

Manutenzione, dichiarazione di conformità e verifica periodica: le differenze

Tre adempimenti spesso confusi tra loro. La tabella li distingue per natura, soggetto e momento:

Manutenzione Dichiarazione di conformità Verifica periodica
Cos'è Cura continua dell'impianto Attestazione rilasciata alla messa in esercizio (vale come omologazione) Controllo ufficiale sullo stato dell'impianto
Chi la fa Datore di lavoro (tramite tecnici qualificati) L'installatore Organismo Abilitato, ASL o ARPA
Quando Regolare, nel tempo Una volta, prima della messa in esercizio Ogni 5 o 2 anni + straordinarie
Documento Evidenze di manutenzione Di.Co. da denunciare entro 30 giorni Verbale da conservare ed esibire

Approfondimento dedicato: differenza tra dichiarazione di conformità e verifica periodica.

Chi può eseguire la verifica ufficiale

L'art. 4 del DPR 462/01 riserva le verifiche periodiche a:

  • Organismi Abilitati: organismi privati individuati dal Ministero (delle attività produttive, oggi MIMIT), che operano su richiesta del datore di lavoro;
  • ASL: in Toscana i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL svolgono verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici (così, ad esempio, USL Toscana Centro);
  • ARPA: ove previsto; in Toscana le verifiche risultano svolte dalle Aziende USL.

Non possono eseguire la verifica periodica ufficiale l'installatore, il manutentore o il consulente di fiducia: il loro ruolo resta prezioso per manutenzione e documentazione, ma la verifica richiede un soggetto terzo previsto dalla legge. Anche Studio CIVA 2B non esegue verifiche: ci occupiamo solo degli adempimenti amministrativi collegati.

Gli adempimenti amministrativi collegati

Intorno a ogni verifica ruotano passaggi sul portale CIVA che restano in carico al datore di lavoro:

  1. Prima: comunicazione all'INAIL del nominativo dell'organismo incaricato (art. 7-bis), tramite il servizio dedicato su CIVA — serve la matricola dell'impianto.
  2. Dopo: conservazione del verbale e aggiornamento dello scadenzario interno; se l'esito è negativo, verifica straordinaria dopo le correzioni.
  3. Sempre: in caso di modifiche sostanziali, trasferimenti o cessazioni, le comunicazioni dell'art. 8.

Se la matricola non si trova, il percorso passa dal servizio di recupero matricola CIVA; per la comunicazione pre-verifica gestiamo il servizio di comunicazione dell'organismo abilitato su CIVA.

Fonti ufficiali

Domande frequenti sulla verifica della messa a terra

La verifica della messa a terra la può fare il mio elettricista di fiducia?
No: la verifica periodica prevista dal DPR 462/01 deve essere eseguita da ASL, ARPA o da un Organismo Abilitato individuato dal Ministero. L’installatore può occuparsi della manutenzione e rilasciare la dichiarazione di conformità, ma non della verifica periodica ufficiale.
Ogni quanto va ripetuta la verifica dell’impianto di terra?
Ogni cinque anni come regola generale; ogni due anni per impianti in cantieri, locali adibiti a uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (art. 4 DPR 462/01) e per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (art. 6).
Che differenza c’è tra manutenzione e verifica periodica?
La manutenzione è un obbligo continuo del datore di lavoro e può essere eseguita da personale o tecnici qualificati; la verifica periodica è un controllo ufficiale a cadenza quinquennale o biennale, riservato ai soggetti previsti dalla legge, che si conclude con un verbale da conservare.
La dichiarazione di conformità sostituisce la verifica periodica?
No. La dichiarazione di conformità (Di.Co.) è rilasciata dall’installatore alla messa in esercizio e vale come omologazione iniziale; non copre le verifiche successive, che restano dovute con la periodicità prevista dall’art. 4.
Devo comunicare all’INAIL chi esegue la verifica?
Sì: l’art. 7-bis del DPR 462/01 obbliga il datore di lavoro a comunicare tempestivamente all’INAIL, per via telematica tramite CIVA, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche. È uno degli adempimenti amministrativi che gestiamo per i nostri clienti.
Studio CIVA 2B esegue le verifiche?
No. Studio CIVA 2B non è un Organismo Abilitato e non esegue verifiche tecniche: il nostro ruolo è esclusivamente amministrativo (denunce, comunicazioni, gestione documentale sul portale CIVA). La verifica va richiesta a un Organismo Abilitato, all’ASL o all’ARPA competente.

La verifica è in scadenza e la pratica non è pronta?

Matricola mancante, comunicazione 7-bis mai inviata, scadenzario assente: sistemiamo noi la parte amministrativa, così l'organismo che sceglierai troverà tutto in ordine.

Le verifiche restano di competenza di Organismi Abilitati, ASL o ARPA.