Le scadenze del DPR 462/01 sono poche e fisse: impianti di messa a terra ogni 5 anni, ridotti a 2 anni per cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio di incendio; impianti in luoghi con pericolo di esplosione ogni 2 anni. Alle attrezzature di sollevamento si applica invece l’Allegato VII del D.Lgs 81/08, con periodicità annuale, biennale o triennale a seconda della tipologia. Questa guida raccoglie le tabelle di periodicità con le fonti ufficiali e i punti di attenzione più comuni.

Impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (art. 4)

L’art. 4 del DPR 462/01 stabilisce che il datore di lavoro deve effettuare regolari manutenzioni e far sottoporre l’impianto a verifica periodica. La periodicità dipende dal contesto in cui l’impianto è installato:

Contesto dell’impiantoPeriodicitàFonte
Generale (uffici, stabilimenti, magazzini, attività commerciali)5 anniArt. 4, c. 1, DPR 462/01
Cantieri2 anniArt. 4, c. 1, DPR 462/01
Locali adibiti a uso medico2 anniArt. 4, c. 1, DPR 462/01
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio2 anniArt. 4, c. 1, DPR 462/01

La verifica è eseguita da ASL, ARPA o dagli organismi abilitati dal Ministero; il verbale va conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Prima di ogni verifica con organismo privato va presentata la comunicazione dell’organismo abilitato (art. 7-bis). In Toscana le verifiche sono svolte dalle Aziende USL tramite i Dipartimenti di prevenzione.

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione — ATEX (art. 6)

Per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione la periodicità è biennale, senza eccezioni:

Tipo di impiantoPeriodicitàFonte
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione2 anniArt. 6, c. 1, DPR 462/01

Un avviso importante: online circolano indicazioni di una periodicità “triennale” per gli impianti ATEX. Il testo vigente dell’art. 6 prevede la verifica ogni due anni e nessuna fonte ufficiale consultata indica una periodicità triennale: pianificare sulla base dei 2 anni.

Attrezzature di sollevamento (Allegato VII D.Lgs 81/08)

Le attrezzature di sollevamento non sono disciplinate dal DPR 462/01 ma dall’art. 71 del D.Lgs 81/08 e dall’Allegato VII, che fissa la frequenza delle verifiche per ciascuna tipologia. Estratti rilevanti dall’edizione del Testo Unico pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (novembre 2023):

AttrezzaturaPeriodicità
Scale aeree a inclinazione variabileAnnuale
Ponti mobili sviluppabili su carro, motorizzatiAnnuale
Ponti mobili a sviluppo verticale azionati a manoBiennale
Ponti sospesi e relativi arganiBiennale
Carrelli semoventi a braccio telescopicoAnnuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonneBiennale
Ascensori e montacarichi da cantiereAnnuale
Apparecchi di sollevamento materiali > 200 kg (non azionati a mano)Annuale, biennale o triennale secondo tipologia, settore d’impiego e anno di fabbricazione

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che provvede entro 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, il datore può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono a libera scelta tra ASL, ARPA (ove previsto da legge regionale) o soggetti abilitati. Le verifiche sono onerose e i verbali vanno conservati a disposizione dell’organo di vigilanza.

Nota: ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per autoveicoli — quelli tipici delle officine meccaniche — non rientrano tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, perché non rispondono alla definizione di apparecchi di sollevamento. Lo precisa l’appendice normativa all’Allegato VII nel Testo Unico (edizione INL 2023).

Per i ponti sollevatori destinati alle officine autorizzate alla revisione dei veicoli esiste invece un adempimento diverso: il riconoscimento di idoneità da parte dell’INAIL ai sensi dell’art. 241, comma 2, del DPR 495/92, richiedibile tramite il portale CIVA. Non confondere i due istituti: verifica periodica e riconoscimento di idoneità hanno presupposti e soggetti differenti.

Verifiche straordinarie e sanzioni

Oltre alle scadenze periodiche, l’art. 7 del DPR 462/01 prevede verifiche straordinarie in tre casi: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto, richiesta del datore di lavoro.

Sul piano sanzionatorio il DPR 462/01 non contiene disposizioni proprie: il raccordo è nel D.Lgs 81/08. L’art. 86 obbliga il datore di lavoro a sottoporre gli impianti elettrici a controllo periodico e l’art. 87, comma 4, lett. d, punisce la violazione con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro, a carico di datore di lavoro e dirigente. Analoga sanzione (lett. b) per la violazione degli obblighi sulle attrezzature di lavoro (art. 71).

Calcola la tua scadenza

Per stimare la data della prossima verifica puoi usare il nostro strumento gratuito: calcolatore della scadenza di verifica. Selezioni tipo di impianto, periodicità e data dell’ultima verifica e ottieni la scadenza presunta. Lo strumento è indicativo: non determina gli obblighi, che dipendono dalla documentazione e dalla classificazione del tuo impianto.

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Fonti ufficiali

Domande frequenti

Ogni quanto va verificato l’impianto di messa a terra?
Ogni 5 anni in generale; ogni 2 anni per gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (art. 4 DPR 462/01).
Gli impianti ATEX hanno scadenza diversa?
Sì: gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione vanno verificati ogni 2 anni (art. 6 DPR 462/01). Attenzione alle indicazioni online di periodicità triennale: il testo vigente prevede la verifica biennale.
I ponti sollevatori per auto vanno verificati ogni anno?
No: secondo l’appendice normativa all’Allegato VII del Testo Unico (edizione INL 2023), i ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche ex Allegato VII. Per quelli destinati alle officine di revisione esiste il riconoscimento di idoneità INAIL ai sensi dell’art. 241 DPR 495/92.
Chi può eseguire le verifiche periodiche?
Le ASL, le ARPA (ove previsto) o gli organismi abilitati dal Ministero. Per la prima verifica delle attrezzature di sollevamento il datore di lavoro si avvale dell’INAIL; quelle successive sono a libera scelta tra i soggetti abilitati.
Cosa rischio se salto una verifica periodica?
La violazione dell’obbligo di controllo periodico degli impianti elettrici (art. 86 D.Lgs 81/08) è sanzionata dall’art. 87, comma 4, lett. d, con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro, a carico di datore di lavoro e dirigente.

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