Domande frequenti
Domande frequenti
Le risposte alle domande che riceviamo più spesso su CIVA INAIL, denuncia degli impianti di terra, verifiche del DPR 462/01 e sul nostro modo di lavorare. I riferimenti normativi sono citati in risposta e le fonti ufficiali sono elencate in fondo.
CIVA e il portale INAIL
Cos’è CIVA INAIL?
CIVA (Certificazione e Verifica di impianti e apparecchi) è l’applicativo telematico dell’INAIL per i servizi di certificazione e verifica. È attivo dal 27 maggio 2019: da quella data i servizi previsti — tra cui la denuncia degli impianti di messa a terra — si richiedono esclusivamente in via telematica tramite il portale (Circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019).
Come si accede al portale CIVA?
L’accesso avviene dal sito INAIL con identità digitale: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le FAQ ufficiali INAIL elencano anche i profili abilitati, dal legale rappresentante al consulente delegato.
Quali pratiche sugli impianti di terra si gestiscono su CIVA?
Il manuale utente CIVA elenca, per il settore impianti di messa a terra e scariche atmosferiche: denuncia degli impianti, denuncia di impianto non censito, comunicazione di modifiche sostanziali, cessazione dell’esercizio, comunicazione dell’organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01), richiesta della matricola, volture per acquisizione o cessione e altre richieste minori.
Denuncia e matricola
Quando va presentata la denuncia dell’impianto di messa a terra?
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore all’INAIL (Unità operativa territoriale competente) e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti (art. 2 DPR 462/01); dove attivo lo SUAP, la dichiarazione è presentata a quest’ultimo. Oggi la denuncia si presenta tramite il portale CIVA. Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione vale una procedura diversa (art. 5): la comunicazione va ad ASL/ARPA, che effettuano la prima verifica.
Ho perso la matricola CIVA dell’impianto: si può recuperare?
Sì. Su CIVA esistono servizi dedicati: "Richiedi matricola per impianti denunciati" e, per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, la funzione corrispondente. La matricola attribuita risulta visibile nel dettaglio della pratica e le pratiche di immatricolazione non prevedono il pagamento della prestazione. Se preferisci, possiamo seguire noi la richiesta di recupero della matricola.
L’impianto ha una matricola ma non risulta censito su CIVA: cosa si fa?
Il manuale CIVA prevede il servizio "Denuncia impianto non censito", pensato proprio per gli impianti che hanno una matricola negli archivi ma non sono presenti nel portale. È una situazione frequente per impianti denunciati molti anni fa.
Verifiche periodiche DPR 462/01
Ogni quanto va verificato l’impianto di messa a terra?
La regola generale è la verifica periodica ogni cinque anni (art. 4 DPR 462/01). La periodicità diventa biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Anche gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione vanno verificati ogni due anni (art. 6).
Chi può eseguire la verifica periodica?
Le verifiche periodiche sono eseguite dalle ASL, dalle ARPA oppure da organismi privati individuati dal Ministero (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Studio CIVA 2B non esegue verifiche: ci occupiamo degli adempimenti amministrativi collegati, come la comunicazione dell’organismo abilitato sul portale CIVA.
Cos’è la comunicazione dell’organismo abilitato (art. 7-bis)?
Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche. Il servizio è attivo su CIVA dal 16 luglio 2020 ed è utilizzabile dal legale rappresentante o dai suoi delegati (per esempio il consulente per le attrezzature e impianti).
La verifica periodica è scaduta: quali rischi ci sono?
L’obbligo di sottoporre gli impianti a controlli periodici è richiamato anche dal D.Lgs 81/08 (art. 86), "ferme restando le disposizioni del DPR 462/01". La violazione è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 87, comma 4, lett. d). In caso di verifica scaduta conviene regolarizzare la posizione il prima possibile: possiamo aiutarti a riordinare la parte amministrativa.
Il servizio di Studio CIVA 2B
Siete un ufficio INAIL o un Organismo Abilitato?
No. Studio CIVA 2B è un servizio professionale indipendente di assistenza amministrativa per le pratiche CIVA INAIL. Non è un ufficio INAIL e non è un Organismo Abilitato alle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01. Le verifiche ufficiali devono essere svolte dai soggetti previsti dalla normativa vigente.
Come fate a operare sul portale CIVA per conto nostro?
Tramite la delega prevista dall’INAIL: il portale prevede il profilo "consulente per le attrezzature e impianti", che il legale rappresentante della ditta (o l’amministratore delle utenze digitali) conferisce dalla funzionalità di gestione utenti e profili. Ti guidiamo noi in questa procedura; i dettagli del nostro metodo sono nella pagina come lavoriamo.
Lavorate solo con imprese toscane?
Ci rivolgiamo principalmente alle imprese della Toscana, che seguiamo in ogni provincia anche da remoto: i passaggi CIVA sono telematici. Per esigenze fuori regione valutiamo caso per caso: contattaci e raccontaci la situazione.
Costi e tempi
Quanto costa l’assistenza di Studio CIVA 2B?
Dipende dal tipo di pratica e dal suo stato: una denuncia nuova, un recupero matricola e una pratica ferma da anni richiedono lavori diversi. Prima di iniziare ricevi un preventivo chiaro; la richiesta di assistenza non comporta alcun impegno.
Ci sono costi dovuti all’INAIL oltre al vostro compenso?
Dipende dalla pratica. Alcune prestazioni previste dalla normativa sono onerose: per esempio le verifiche sono a carico del datore di lavoro e le tariffe di riferimento sono quelle del decreto ISPESL 7 luglio 2005 e successive modificazioni. Altre pratiche, come le immatricolazioni, non prevedono il pagamento della prestazione. In fase di preventivo ti indichiamo anche eventuali costi dovuti agli enti, distinti dal nostro compenso.
Quanto tempo serve per completare una pratica?
Dipende dallo stato di partenza, dalla completezza dei documenti, dall’eventuale attivazione della delega e dai tempi di lavorazione del portale e degli enti, che non dipendono da noi. Non promettiamo date certe prima di aver visto la pratica: dopo l’analisi iniziale ricevi un quadro realistico dei tempi attesi e vieni aggiornato a ogni passaggio.
Fonti ufficiali
- INAIL — Circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019 — Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — CIVA — Manuale utente, funzioni di front-end, versione 2.15 (16 gennaio 2025) (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — FAQ "Come posso accedere a CIVA?" (KB0011487) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 22 ottobre 2001, n. 462 — testo vigente (artt. 2, 4, 5, 6, 7-bis) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — D.Lgs 81/2008 — artt. 86 e 87 (controlli periodici e sanzioni) (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — Avviso "Civa: online il nuovo servizio per la comunicazione dell’organismo abilitato" (16 luglio 2020) (consultato il 29 luglio 2026)
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