Capita più spesso di quanto si pensi: un controllo interno, un cambio di consulente o una verifica documentale fanno emergere che l’ultima verifica periodica dell’impianto di messa a terra è più vecchia del previsto. Niente allarmismi: esiste un percorso ordinario per regolarizzare. Ecco come procedere, in modo prudente e documentato.
In breve
- Verifica la data dell’ultimo verbale e la periodicità applicabile al tuo impianto (5 o 2 anni).
- Contatta un Organismo Abilitato o la ASL/ARPA competente per fissare la nuova verifica.
- Invia la comunicazione dell’organismo abilitato su CIVA prima della verifica.
- Conserva il nuovo verbale e aggiorna lo scadenzario.
Passo 1 — Verificare i documenti
Prima di tutto accertati della situazione reale:
- cerca l’ultimo verbale di verifica periodica (va conservato ed esibito agli organi di vigilanza);
- ricostruisci la periodicità applicabile: ogni cinque anni per gli impianti di terra e scariche atmosferiche, ogni due anni per cantieri, locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e impianti in luoghi con pericolo di esplosione;
- se il verbale non si trova, controlla la posizione dell’impianto su CIVA, dove sono consultabili gli impianti associati all’utenza con la relativa matricola.
Può anche accadere che la verifica sia stata fatta ma il verbale sia disperso: in quel caso il problema è documentale, non sostanziale.
Passo 2 — Contattare il soggetto abilitato
La verifica periodica è eseguita, secondo l’art. 4 del DPR 462/01, da ASL, ARPA o organismi individuati dal Ministero (oggi MIMIT). La richiesta parte dal datore di lavoro: non si aspetta un invito, si fissa direttamente la verifica della messa a terra con il soggetto scelto. Le verifiche sono onerose: la tariffa di riferimento è quella del decreto del presidente ISPESL 7 luglio 2005 e successive modificazioni, richiamata dall’art. 7-bis.
Passo 3 — Regolarizzare le comunicazioni su CIVA
Prima della verifica va inviata la comunicazione dell’organismo abilitato (art. 7-bis): il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato. Il servizio dedicato è attivo su CIVA dal 16 luglio 2020. Se nel frattempo sono intervenute modifiche sostanziali, trasferimenti o cessazioni, anche questi vanno comunicati tempestivamente (art. 8) tramite gli appositi servizi del portale.
Passo 4 — Chiudere il cerchio documentale
A verifica eseguita:
- conserva il nuovo verbale insieme alla documentazione dell’impianto;
- aggiorna lo scadenzario con la prossima scadenza (5 o 2 anni);
- se la verifica ha avuto esito negativo o con prescrizioni, valuta con il soggetto verificatore i passi successivi — l’art. 7 prevede la verifica straordinaria dopo un esito negativo.
Le sanzioni: solo quello che dicono le fonti
Il DPR 462/01 non contiene disposizioni sanzionatorie proprie. Il raccordo sanzionatorio ufficiale è nel D.Lgs 81/08:
- l’art. 86, comma 1, obbliga il datore di lavoro a sottoporre periodicamente a controllo gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, fermi restando gli obblighi del DPR 462/01 sulle verifiche periodiche;
- l’art. 86, comma 3, impone che i controlli siano verbalizzati;
- l’art. 87, comma 4, lettera d, sanziona la violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 86 con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro, a carico di datore di lavoro e dirigente.
Questa è l’unica sanzione verificata sulle fonti ufficiali per questa fattispecie. Importi diversi o pene detentive citati in alcuni siti non risultano dalle fonti ufficiali consultate e non vengono qui riportati.
Muoversi con ordine
Una scadenza superata si sistema con un iter ordinario: documenti, verificatore, comunicazione CIVA, nuovo verbale. Se preferisci affidare la parte amministrativa — controllo della posizione su CIVA, comunicazione dell’organismo abilitato, tenuta dello scadenzario — lo studio può seguirla per te: richiedi assistenza. L’esecuzione tecnica della verifica resta in capo agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA.
Fonti ufficiali
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 4 (verifiche periodiche 5/2 anni) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 7-bis (banca dati, comunicazione organismo, tariffe) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — D.Lgs 81/2008 — art. 86 (verifiche e controlli impianti elettrici) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — D.Lgs 81/2008 — art. 87 (sanzioni; c. 4 lett. d — 500–1.800 €) (consultato il 29 luglio 2026)
Domande frequenti
Come capisco se la verifica periodica è scaduta?
Chi devo contattare per rifare la verifica?
Qual è la sanzione prevista per la mancata verifica?
Devo ripetere la comunicazione dell'organismo abilitato su CIVA?
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