Perché CIVA e impianto di terra vanno pensati insieme
Molti datori di lavoro conoscono CIVA solo come "il sito dove si fa la denuncia". In realtà il portale dell'INAIL è il registro in cui la pratica dell'impianto di terra vive per decenni: ogni verifica, ogni cambio di sede, ogni passaggio di proprietà lascia (o dovrebbe lasciare) traccia nella posizione dell'impresa. Ragionare per singoli adempimenti isolati è l'errore più comune: la denuncia fatta male oggi diventa la matricola mancante tra cinque anni, quando serve comunicare l'organismo per la verifica.
Qui ricostruiamo il ciclo di vita completo della pratica CIVA di un impianto di messa a terra, con i riferimenti normativi del DPR 462/01 e i servizi del portale coinvolti a ogni passaggio.
Il ciclo di vita della pratica, fase per fase
| Fase | Chi agisce | Termine / cadenza | Sul portale CIVA |
|---|---|---|---|
| 1. Denuncia dell'impianto | Datore di lavoro (con Di.Co. dell'installatore) | Entro 30 giorni dalla messa in esercizio (art. 2) | Denuncia di impianti di messa a terra |
| 2. Identificazione | INAIL / datore di lavoro | Alla registrazione della pratica | Matricola; richiesta matricola; denuncia impianto non censito |
| 3. Verifiche periodiche | Organismo Abilitato, ASL o ARPA | Ogni 5 anni; 2 anni per cantieri, uso medico, maggior rischio incendio (art. 4) | — (la verifica è esterna, l'esito alimenta la banca dati) |
| 4. Comunicazione organismo | Datore di lavoro o delegato | Tempestivamente, prima di ogni verifica (art. 7-bis) | Comunicazione organismo abilitato |
| 5. Variazioni e fine vita | Datore di lavoro o delegato | Tempestivamente (art. 8) | Modifiche sostanziali; cessazione; volture |
Fase 1 — La denuncia entro 30 giorni
Tutto parte dall'installatore: prima della messa in esercizio verifica l'impianto e rilascia la dichiarazione di conformità, che «equivale a tutti gli effetti ad omologazione». Entro trenta giorni il datore di lavoro la invia all'INAIL (Unità operativa territoriale competente) e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti — allo SUAP dove attivato (art. 2 DPR 462/01).
La denuncia all'INAIL si presenta oggi esclusivamente su CIVA: è il servizio «Denuncia di impianti di messa a terra». Per i documenti necessari vedi la guida sui documenti per la pratica CIVA e la checklist dedicata; per il servizio completo, la pagina sulla denuncia dell'impianto di messa a terra INAIL.
Fase 2 — La matricola CIVA
Con la registrazione, l'impianto riceve una matricola: il codice che lo identifica negli archivi dell'Istituto. Su CIVA ogni utente vede la lista dei propri impianti con la relativa matricola. Se l'abbinamento utente-impianto manca, si usa la funzione di richiesta visualizzazione; se la matricola è sconosciuta, il servizio «Richiedi matricola per impianti denunciati»; se l'impianto esiste ma non è mai stato registrato, la «Denuncia impianto non censito». La matricola serve per quasi tutti gli adempimenti successivi: custodirla è parte della pratica. Se l'hai persa, valuta il servizio di recupero matricola CIVA.
Fase 3 — Le verifiche periodiche
L'impianto va sottoposto a verifica periodica ogni cinque anni; ogni due anni se installato in cantieri, in locali adibiti a uso medico o in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (art. 4), nonché in luoghi con pericolo di esplosione (art. 6). La verifica è eseguita da Organismi Abilitati, ASL o ARPA: non su CIVA e non da Studio CIVA 2B. Il verbale va conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Approfondimento: verifica della messa a terra.
Fase 4 — La comunicazione dell'organismo abilitato
Dal 2020, prima di ogni verifica periodica affidata a un organismo, il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato (art. 7-bis, introdotto dal DL 162/2019). La comunicazione è telematica, tramite il servizio dedicato su CIVA attivo dal 16 luglio 2020, e richiede la matricola dell'impianto. È uno dei passaggi più dimenticati: il servizio di comunicazione dell'organismo abilitato su CIVA lo gestisce per te.
Fase 5 — Variazioni, volture e cessazioni
L'ultima fase accompagna l'impianto fino alla fine della sua vita amministrativa. L'art. 8 impone la comunicazione tempestiva di cessazione dell'esercizio, modifiche sostanziali preponderanti e trasferimento o spostamento degli impianti. Su CIVA corrispondono i servizi «Comunicazione modifiche sostanziali», «Cessazione dell'esercizio dell'impianto», «Demolizione impianto» e le volture per acquisizione o cessione, utili quando l'impianto cambia titolare insieme all'azienda o al ramo d'attività. Per questi passaggi vedi il servizio di variazione, voltura e cessazione CIVA.
Fonti ufficiali
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 2 (denuncia dell’impianto di terra entro 30 giorni) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — art. 4 (verifiche periodiche) (consultato il 29 luglio 2026)
- Normattiva — DPR 462/01 — artt. 7-bis e 8 (comunicazione organismo; variazioni e cessazioni) (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — Circolare n. 12 del 13 maggio 2019 — Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA (consultato il 29 luglio 2026)
- INAIL — CIVA — Manuale utente. Funzioni di front-end (v. 2.15, 16/01/2025) (consultato il 29 luglio 2026)
- Azienda USL Toscana Sud Est — Acquisizioni notifiche impianti messa a terra (consultato il 29 luglio 2026)
Domande frequenti su CIVA e messa a terra
La denuncia dell’impianto di terra si fa solo su CIVA?
Cos’è la matricola CIVA e quando la ricevo?
Ho installato l’impianto anni fa senza denuncia: cosa faccio?
Chi comunica l’organismo abilitato prima della verifica?
Se vendo o sposto l’impianto devo comunicarlo?
Parti dalla denuncia: il primo passo della pratica
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Servizio professionale indipendente — non è un ufficio INAIL.